Martedì, 03 Dicembre 2024

Dall’accessibilità degli strumenti informatici della pubblica amministrazione all’inclusione dei cittadini

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Il tema dell’accessibilità irrompe nel dibattito italiano con la Legge Stanca del 09/01/2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

La legge, approvata durante l’anno europeo dedicato alle persone con disabilità, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici.

Cosa si intende per accessibilità.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive (tastiere personalizzate per non vedenti, mouse ergonomici, sintetizzatori vocali, etc.) o configurazioni particolari.

Secondo diversi studi si stima che il 20% della popolazione presenti disabilità di diversa natura visive (cecità, ipovisione, daltonismo), sonore, motorie e cognitive.

Dall’entrata in vigore della Legge Stanca il tema dell’accessibilità

degli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni è stato spesso trattato esclusivamente dal punto di vista tecnologico e coercitivo. La legge prevede per esempio la nullità del contratto tra la pubblica amministrazione e il fornitore e una responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste, sanzioni che di fatto non sono mai state applicate, secondo alcuni per possibili problemi di interpretazione e costituzionalità. Anche la circolare del 09/01/2020 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) parla di obblighi e di sanzioni in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni nella verifica dell’accessibilità dei propri  strumenti informatici (siti web e app) e nella valutazione del loro stato di conformità rispetto alle emanate dalla stessa AgID.

Il nuovo approccio

I cambiamenti sociali di questi anni impongono però un l’utilizzo di un nuovo approccio per trattare il tema dell’accessibilità, che non deve essere solo soddisfare una norma dal punto di vista informatico e controllarne la sua applicazione da parte del difensore civico, ma deve essere diventare soprattutto la promozione di politiche attive di inclusione di persone disabili e di cittadini che rischiano di diventare vittime del divario digitale (anziani, extracomunitari, abitanti di aree periferiche e non connesse, etc.).

Promuovere l’inclusione di una nuova cittadinanza digitale significa quindi eliminare le nuove barriere architettoniche che sono di natura informatica, comunicativa e infrastrutturale.

Occorre quindi che la pubblica amministrazione e chi lavora nel modo dell’information communication tecnologi prestino attenzione e cura nella promozione di progetti di e-government, adottando piattaforme accessibili, i cui contenuti devono essere scritti in un linguaggio semplice, comprensibile e sburocratizzato e rese fruibili attraverso infrastrutture tecnologiche efficienti.

In questo contesto, al controllo di accessibilità degli strumenti informatici della pubblica amministrazione effettuato attraverso controlli tecnici, devono essere affiancate azioni di verifica della qualità della comunicazione e del livello di inclusione di persone con disabilità.